ANTIDUMPING
Proteggiamo la qualità e le innovazioniCHE COSA VUOL DIRE ANTIDUMPING?
Si è in presenza di dumping quando un’azienda vende un prodotto con un prezzo all’esportazione inferiore al prezzo praticato nel mercato di provenienza. Per garantire la concorrenza leale per lo stesso prodotto venduto sul mercato dell’Unione europea (UE) da parte dei fabbricanti comunitari, l’Unione può imporre misure antidumping su tali importazioni.
QUANDO VENGONO CONCESSE MISURE ANTIDUMPING?
Le misure antidumping possono essere imposte a condizione che:
– Le importazioni siano oggetto di dumping.
– Ci sia un pregiudizio materiale per l’industria dell’UE che fabbrica prodotti simili.
– Ci sia un nesso di causalità fra le importazioni soggette a dumping e il pregiudizio materiale.
– Le misure antidumping non siano contrarie all’interesse dell’UE.
IN COSA CONSISTONO LE MISURE ANTIDUMPING?
A tali condizioni possono essere imposte misure antidumping sulle importazioni del prodotto interessato nell’UE. Tali misure generalmente prendono la forma di dazi ad valorem, ossia una percentuale del valore dell’importazione del prodotto interessato.
Potrebbero anche prendere la forma di dazi specifici, ovvero un valore fisso per una determinata quantità di merci, per esempio 100 euro per tonnellata di prodotto, oppure un impegno in materia di prezzo, che è l’impegno da parte di un esportatore a rispettare i prezzi minimi all’importazione.
I DAZI: CHI LI PAGA E QUANTO DURANO?
I dazi vengono pagati dall’importatore nell’Unione europea e riscossi dalle autorità doganali nazionali dei paesi dell’UE interessati.
Normalmente le misure vengono imposte per cinque anni e, a determinate condizioni, possono essere riesaminate (riesame intermedio). L’ambito di tale riesame è normalmente limitato a uno o più elementi delle misure iniziali, ad esempio il livello di dumping e/o del pregiudizio, la diffusione del prodotto, la forma delle misure.
Dopo cinque anni le misure cessano di avere effetto, a meno che un riesame in previsione della scadenza concluda che, in caso di cessazione delle misure, il dumping e il pregiudizio materiale potrebbero continuare o persistere.